Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.
      2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.
      3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.